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    Sanzioni e sperimentazione nel D.Lgs. 179/2026: cosa dice il testo pubblicato

    Il testo in Gazzetta non conferma i massimali ridotti annunciati ad agosto. Le fasce dell'articolo 23, chi sanziona nella finanza, chi accede allo spazio di sperimentazione e quando un algoritmo diventa segreto commerciale.

    ZeroFive.AI 3 novembre 2026 9 min

    In breve. Il D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre, riprende per intero i massimali sanzionatori dell'AI Act e aggiunge una fascia nazionale più bassa per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e per il diritto alla spiegazione. Per le violazioni lievi prevede ordini di adeguamento e dichiarazioni pubbliche al posto della multa, istituisce lo spazio di sperimentazione gestito da AgID e ACN e porta dati, algoritmi e metodi di addestramento tra i segreti commerciali. Sono le parti del decreto che non riguardano il rapporto di lavoro, e per un'impresa valgono quanto quelle.

    Sul blog abbiamo già analizzato le norme del decreto che toccano le persone, cioè le decisioni automatizzate e il controllo umano dell'articolo 41 e la valutazione dei rischi dell'articolo 42. Questo articolo copre gli strumenti con cui lo Stato farà applicare l'AI Act, cioè le sanzioni e il loro procedimento, insieme allo spazio dove le imprese che sviluppano sistemi potranno provarli sotto vigilanza e alla nuova tutela del know-how algoritmico.

    Il comunicato e il testo pubblicato

    Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185, che accompagnava l'approvazione definitiva del 4 agosto 2026, annunciava due novità sul regime sanzionatorio: limiti massimi inferiori a quelli europei e un raccordo con il regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus, che avrebbe fatto scattare le sanzioni solo insieme agli obblighi corrispondenti. Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 nessuna delle due si trova. L'articolo 23 riprende i massimali dell'articolo 99 dell'AI Act e il decreto non richiama il regolamento 2026/1744.

    La differenza conta per chi ha costruito budget e priorità sulle anticipazioni di agosto. In assenza di una clausola di decorrenza, la lettura più lineare è che una sanzione presupponga la violazione di un obbligo già applicabile, e quindi che per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III il riferimento resti il 2 dicembre 2027 fissato dall'Omnibus. Per tutto quello che è già applicabile, dalle pratiche vietate agli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, il sistema sanzionatorio italiano è operativo dal 23 ottobre.

    Le fasce sanzionatorie dell'articolo 23

    L'articolo 23 organizza le sanzioni pecuniarie in quattro fasce. Per ciascuna il massimale è il più alto tra l'importo fisso e la percentuale del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, calcolato come prevede l'articolo 99 dell'AI Act.

    FasciaViolazioniMassimale
    Comma 1Pratiche vietate dell'articolo 5 AI Act35 milioni di euro o 7% del fatturato
    Comma 2Obblighi di fornitori, rappresentanti, importatori, distributori e deployer, organismi notificati, trasparenza dell'articolo 5015 milioni di euro o 3%
    Comma 3Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a organismi notificati e autorità7,5 milioni di euro o 1%
    Comma 4Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e diritto alla spiegazione (art. 86)1 milione di euro o 0,5%

    La quarta fascia è l'unica scelta autonoma del legislatore italiano. Gli articoli 27 e 86 non compaiono nell'elenco dell'articolo 99, paragrafo 4, e il decreto ha dato loro un massimale proprio, più basso. Riguardano i deployer di sistemi ad alto rischio, in particolare enti pubblici, soggetti privati che erogano servizi pubblici, banche e assicurazioni che usano sistemi per il merito creditizio o per il prezzo delle polizze vita e salute, e chiunque prenda decisioni con effetti giuridici sulle persone sulla base di un sistema dell'Allegato III.

    Due commi orientano la misura concreta. Il comma 6 chiede di tenere conto, oltre ai criteri dell'AI Act, della natura sostanziale o formale dell'obbligo violato, una distinzione che premia chi ha governato il rischio anche quando la documentazione presenta lacune. Il comma 7 rinvia, per PMI, microimprese e start-up innovative, all'articolo 99, paragrafo 6, dell'AI Act, che per queste imprese prende come riferimento il più basso dei due valori.

    Misure non pecuniarie e procedimento

    L'articolo 22 consente all'autorità, per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità, di rinunciare alla multa e scegliere tra due misure. La prima è un ordine di eliminare l'infrazione e di non ripeterla, con l'indicazione delle misure e di un termine. La seconda, quando l'infrazione è già cessata, è la pubblicazione di una dichiarazione che indica la violazione e il responsabile. Se l'ordine non viene rispettato, si torna alle sanzioni dell'articolo 23 aumentate fino a un terzo, sempre entro i massimali.

    Anche la misura più leggera ha quindi un costo reputazionale preciso, perché il nome dell'impresa finisce in un atto pubblico. Lo stesso vale per i provvedimenti sanzionatori, che l'articolo 24 prevede vengano pubblicati per estratto sul sito dell'autorità, con poche eccezioni legate a dati personali, sicurezza informatica e indagini penali. Al procedimento si applica la legge 689/1981 in quanto compatibile, con l'esclusione espressa dell'articolo 16, e quindi senza la possibilità di chiudere la contestazione con il pagamento in misura ridotta.

    Le regole di dettaglio arriveranno con regolamenti di AgID e ACN che il decreto non accompagna con un termine. Nel frattempo l'ACN ha poteri ispettivi immediati (articolo 15), compresi controlli a distanza o in loco senza preavviso sulle prove in condizioni reali dei sistemi.

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    Chi sanziona nel settore finanziario

    Il decreto distribuisce il potere sanzionatorio secondo il ruolo. L'AgID sanziona gli organismi notificati (articolo 20). Le autorità di vigilanza del mercato sanzionano gli operatori per le materie di propria competenza (articolo 21): l'ACN in via generale, il Garante per la protezione dei dati personali nei settori indicati dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi ad alto rischio usati nei servizi che già vigilano.

    Per questi ultimi il procedimento segue le regole di settore, cioè l'articolo 145 del Testo unico bancario, l'articolo 195 del Testo unico della finanza e le norme del Codice delle assicurazioni private. La nozione di istituto finanziario adottata dall'articolo 1 è ampia e comprende, tra gli altri, banche italiane e succursali di banche europee, SIM, SGR, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e imprese di assicurazione. Per un gruppo bancario o assicurativo significa che il rischio sanzionatorio sui sistemi di AI passa dagli stessi canali, e dagli stessi interlocutori, con cui gestisce già ispezioni e contestazioni.

    Lo spazio di sperimentazione italiano

    L'articolo 26 istituisce lo spazio di sperimentazione previsto dall'articolo 57 dell'AI Act, sotto la vigilanza diretta di AgID e ACN, che lo gestiscono insieme. L'accesso è riservato a fornitori e potenziali fornitori di sistemi di AI, con priorità a PMI e start-up, e avviene sulla base di criteri di eleggibilità che il decreto vuole oggettivi e trasparenti su soggetti ammessi, priorità e maturità delle soluzioni. Un'azienda che si limita a usare sistemi acquistati da terzi non è il destinatario, perché lo spazio serve a chi sviluppa.

    La regia è divisa in due livelli. Il Comitato di coordinamento fissa le priorità di sperimentazione e l'ordine di selezione, anche dopo aver consultato portatori di interesse, Regioni e Province autonome (articolo 27). Un Gruppo operativo paritetico tra AgID e ACN istruisce le domande, seleziona i progetti, approva i piani e controlla sviluppo, test, validazione, registrazione degli eventi e tracciabilità (articolo 28). Al Gruppo partecipano il Garante per i progetti che trattano dati personali, università e centri di ricerca per singoli progetti e, per i sistemi destinati agli istituti finanziari, le autorità di settore. Questi sistemi possono essere sperimentati nello spazio nazionale senza perdere l'accesso alla sperimentazione FinTech, e il raccordo tra i due regimi è affidato a un DPCM (articolo 30).

    Le modalità operative e i criteri di ammissione arriveranno con decreti congiunti dei direttori generali delle due agenzie, per i quali il testo non fissa una scadenza. Chi pensa di candidarsi può comunque prepararsi su quello che il Gruppo operativo dovrà controllare, cioè un piano di test con criteri di validazione dichiarati, una registrazione degli eventi che permetta di ricostruire il comportamento del sistema e una documentazione dei dati di addestramento. Sono gli stessi materiali che l'AI Act chiede per l'immissione sul mercato di un sistema ad alto rischio.

    Algoritmi e dati di addestramento come segreti commerciali

    L'articolo 52 aggiunge all'articolo 98 del Codice della proprietà industriale un comma che include espressamente tra le informazioni tutelabili i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di AI. L'articolo 53 conferma che le controversie restano alle sezioni specializzate in materia di impresa.

    La tutela non è automatica. L'articolo 98 chiede tre requisiti cumulativi, cioè che le informazioni siano segrete, che abbiano valore economico in quanto segrete e che il titolare le sottoponga a misure ragionevolmente adeguate per mantenerle riservate, e l'onere di provarli spetta a chi invoca il segreto. La giurisprudenza recente valuta l'adeguatezza delle misure in concreto, guardando a chi aveva accesso, con quali vincoli contrattuali e con quale tracciamento. Un dataset di addestramento condiviso con un fornitore senza clausole di riservatezza, o un prompt di sistema copiato in un canale aperto a tutta l'azienda, difficilmente supera questo esame.

    La norma non crea un'esenzione dagli obblighi informativi. La documentazione tecnica richiesta dall'AI Act resta dovuta alle autorità, che la trattano con il vincolo di riservatezza dell'articolo 78 del regolamento, e le informazioni ai lavoratori sui sistemi automatizzati restano quelle previste dal decreto legislativo 152/1997. Il segreto protegge dai concorrenti, mentre verso regolatori e dipendenti l'obbligo di spiegare resta intatto.

    Le verifiche da fare in azienda

    L'operazione più utile nell'immediato è collocare ogni sistema dell'inventario nella fascia dell'articolo 23 che lo riguarda. Il criterio è l'obbligo che il sistema attiva, a prescindere dalla tecnologia usata: un chatbot verso i clienti ricade nella trasparenza dell'articolo 50, mentre un modello di scoring del credito porta con sé valutazione d'impatto e diritto alla spiegazione. Senza un inventario dei sistemi aggiornato questa mappatura non si può fare, e l'esposizione sanzionatoria resta una stima.

    La documentazione va rivista con lo stesso criterio, perché il comma 6 la rende rilevante anche per la misura della sanzione. La distinzione tra obbligo sostanziale e formale lavora a favore di chi riesce a dimostrare che il rischio era governato, con registri, decisioni tracciate e responsabili nominati, e contro chi presenta solo procedure scritte mai applicate.

    Sul know-how, le imprese che sviluppano o adattano modelli dovrebbero individuare oggi quali dati, configurazioni e metodi considerano riservati, limitarne l'accesso in modo tracciabile e aggiornare i contratti con collaboratori e fornitori. Senza queste misure, il nuovo comma dell'articolo 98 resta una possibilità sulla carta.

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    Questo articolo descrive il testo normativo e le sue implicazioni organizzative, e non costituisce parere legale.


    Fonti principali: decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, articoli 1, 15, 20-31, 52 e 53 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026); comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185; regolamento (UE) 2024/1689, articoli 27, 50, 57, 62, 78, 86 e 99; regolamento (UE) 2026/1744; decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 98 e 99; legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Domande frequenti

    Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 179/2026?

    L'articolo 23 riprende i massimali dell'AI Act: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, 15 milioni o 3% per gli obblighi degli operatori e la trasparenza, 7,5 milioni o 1% per informazioni inesatte. Aggiunge una fascia nazionale fino a 1 milione o 0,5% per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e il diritto alla spiegazione.

    Il decreto ha ridotto i massimali rispetto all'AI Act?

    No. Il comunicato del Consiglio dei Ministri n. 185 annunciava massimali inferiori, ma il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 riprende quelli dell'articolo 99 dell'AI Act. L'unica fascia più bassa riguarda gli articoli 27 e 86.

    Che cosa sono le misure non pecuniarie dell'articolo 22?

    Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità l'autorità può ordinare di eliminare l'infrazione entro un termine oppure, se l'infrazione è cessata, pubblicare una dichiarazione che indica violazione e responsabile. Se l'ordine non viene rispettato, la sanzione pecuniaria aumenta fino a un terzo.

    Chi può accedere allo spazio di sperimentazione italiano per l'IA?

    Fornitori e potenziali fornitori di sistemi di AI, con priorità a PMI e start-up, secondo criteri di eleggibilità che AgID e ACN definiranno con decreti congiunti. Le domande sono istruite da un Gruppo operativo paritetico delle due agenzie.

    Gli algoritmi aziendali sono ora protetti come segreti commerciali?

    Il decreto include dati, algoritmi e metodi di addestramento tra le informazioni tutelate dall'articolo 98 del Codice della proprietà industriale, ma servono segretezza, valore economico e misure di protezione ragionevolmente adeguate. L'onere di provarli spetta a chi invoca il segreto.

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