Il Regolamento (UE) 2024/2847 impone requisiti di cybersicurezza a chi immette sul mercato europeo prodotti con elementi digitali, una categoria che comprende il software distribuito come prodotto e non soltanto i dispositivi connessi. Il perimetro è diverso da quello di NIS2, che si rivolge ai soggetti essenziali e importanti: qui il criterio è l'immissione del prodotto sul mercato, e questo porta dentro l'obbligo molte software house e molti fornitori che nel perimetro NIS2 non rientrano. Il calendario è scaglionato: il regolamento è in vigore dal 10 dicembre 2024, il capo IV sulle autorità di controllo si applica dall'11 giugno 2026, gli obblighi di segnalazione dell'articolo 14 dall'11 settembre 2026 e i requisiti essenziali dell'Allegato I dall'11 dicembre 2027.
La parte già operativa cambia il lavoro quotidiano dei team. Chi viene a conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata trasmette una prima allerta entro ventiquattro ore, una notifica completa entro settantadue ore e un rapporto finale entro quattordici giorni dalla disponibilità di una misura correttiva; per un incidente grave la sequenza iniziale è identica e la relazione finale arriva entro un mese. Il canale è la Single Reporting Platform gestita da ENISA, con un unico invio indirizzato al CSIRT designato come coordinatore, che in Italia opera all'interno dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L'obbligo si applica anche ai prodotti già messi a disposizione sul mercato prima dell'11 dicembre 2027.
La piena applicazione del CRA cade nove giorni dopo gli obblighi AI Act per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III. Per chi sviluppa o integra software con componenti AI destinati al mercato europeo si tratta di una sola finestra di preparazione, con evidenze che si sovrappongono ampiamente: registro dei sistemi, gestione dei rischi, tracciabilità delle versioni, requisiti verso i fornitori. Nel rating queste evidenze vengono valutate una volta sola, senza aprire due cantieri che chiedono gli stessi documenti a due direzioni diverse dell'azienda.
Sul fronte delle proposte, il pacchetto cyber presentato dalla Commissione il 20 gennaio 2026 sostituirebbe il Cybersecurity Act del 2019 con un nuovo regolamento (COM(2026) 11) e modificherebbe NIS2 in modo mirato (COM(2026) 13). Il blocco che tocca più da vicino chi acquista tecnologia riguarda la catena di fornitura ICT: la Commissione potrebbe designare paesi terzi come portatori di preoccupazioni di cybersicurezza, classificare come ad alto rischio i fornitori da essi controllati e imporre periodi di dismissione delle apparecchiature. Il testo è in negoziato e nel progress report del 22 maggio 2026 il Consiglio ha chiesto chiarimenti sulla metodologia di identificazione, quindi va trattato come segnale di direzione più che come obbligo imminente. Le decisioni di fornitura prese nei prossimi mesi produrranno comunque i loro effetti dentro quel quadro.