EU AI Act, il regolamento di riferimento
Il Regolamento UE 2024/1689 introduce un approccio basato sul rischio: i sistemi AI vengono classificati dal rischio minimo a quello inaccettabile, con obblighi proporzionati che includono valutazioni d'impatto, registri dei sistemi, trasparenza verso gli utenti, supervisione umana effettiva e un sistema di gestione dei rischi continuo e documentato. Gli obblighi non ricadono solo su chi sviluppa: anche i deployer, le organizzazioni che usano sistemi AI nei propri processi, hanno responsabilità dirette, in particolare sui sistemi ad alto rischio. Il calendario applicativo è stato riscritto dal Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2026: gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 e il regime sanzionatorio si applicano dal 2 agosto 2026, quelli sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III dal 2 dicembre 2027 e quelli sui sistemi incorporati in prodotti già regolati dell'Allegato I dal 2 agosto 2028.
Dal 14 ottobre 2026 l'AI Act ha la sua prima norma armonizzata. La Decisione di esecuzione (UE) 2026/2274 ha pubblicato in Gazzetta il riferimento alla EN 18286:2026, dedicata al sistema di gestione della qualità che l'articolo 17 chiede ai fornitori di sistemi ad alto rischio. Chi la applica gode della presunzione di conformità solo per i requisiti che la norma copre: l'articolo 17, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 11, paragrafo 1, sulla redazione della documentazione tecnica. Gli altri requisiti, dalla gestione del rischio alla cybersicurezza, attendono le norme armonizzate dedicate, ancora in lavorazione al CEN e al Cenelec.
Nel modello AI Rating ogni requisito chiave del regolamento è mappato su una dimensione di valutazione, così che l'assessment funzioni da gap analysis preliminare per la conformità: la carenza rilevata arriva già collegata al riferimento normativo e all'azione correttiva.
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