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title: "L'intelligenza artificiale nel D.Lgs. 231/2001: il nuovo articolo 25-vicies, perimetro e obblighi"
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canonical: https://zerofive.ai/blog/compliance/dlgs-231-articolo-25-vicies-ai
language: it
published: 2026-08-18
updated: 2026-09-18
author: "ZeroFive.AI"
tags: AI Act, D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 160/2026, articolo 25-vicies, responsabilità amministrativa enti, modello organizzativo 231, AI governance
abstract: "Articolo 25-vicies D.Lgs. 231/2001 dopo il D.Lgs. 160/2026: reati 437-bis e 612-quater, sanzioni, tempi e aggiornamento del modello organizzativo."
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# L'intelligenza artificiale nel D.Lgs. 231/2001: il nuovo articolo 25-vicies, perimetro e obblighi

> **Aggiornamento del 16 settembre 2026.** Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 come decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, ed entra in vigore il 30 settembre. L'articolo è stato rivisto sul testo ufficiale: numerazione e sanzioni sono confermate, mentre la descrizione dell'articolo 437-bis è stata corretta rispetto alla versione del 18 agosto, scritta sul testo approvato dal Consiglio dei ministri.

**In sintesi.** Il nuovo articolo 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 rende le società responsabili per due reati legati all'AI: l'omessa adozione di misure di sicurezza e di sorveglianza umana nei sistemi ad alto rischio, insieme all'alterazione illecita di quei sistemi (articolo 437-bis del codice penale), e la diffusione illecita di deepfake (articolo 612-quater). Le sanzioni pecuniarie vanno da 600 a 1.000 quote per il primo reato e da 200 a 700 quote per il secondo, con una selezione delle sanzioni interdittive. Per chi usa un sistema ad alto rischio senza averlo sviluppato il reato richiede che la sorveglianza umana sia omessa intenzionalmente. L'aggiornamento del modello organizzativo 231 parte dall'inventario dei sistemi AI.

## La fonte della nuova responsabilità

L'estensione della responsabilità degli enti arriva da una scelta del legislatore italiano, esercitata con la delega dell'articolo 24 della legge 132/2025, che chiedeva al Governo di precisare i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti legati ai sistemi di AI; il regolamento europeo, da solo, non la prevede. Il decreto 160/2026, che nella prima parte disciplina l'uso dell'AI da parte delle Forze di polizia, esegue quella delega con l'articolo 15, che inserisce nel decreto 231 l'articolo 25-vicies, rubricato "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale".

Il nuovo articolo si colloca dopo il 25-undevicies, in un catalogo di reati presupposto che negli ultimi anni si è allungato quasi a ogni semestre, e porta dentro il perimetro 231 un rischio che molte aziende finora trattavano soltanto come tema tecnico o di protezione dei dati.

## Due reati presupposto

| Reato | Sanzione pecuniaria all'ente | Sanzioni interdittive |
|---|---|---|
| Art. 437-bis c.p., omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI e alterazione illecita dei sistemi | Da 600 a 1.000 quote | Art. 9, comma 2, lettere b), c), d), e) |
| Art. 612-quater c.p., illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI | Da 200 a 700 quote | Art. 9, comma 2, lettere b), c), d), e) |

Le interdittive richiamate sono la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta fuori la lettera a), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che è la sanzione più pesante del sistema 231.

L'articolo 612-quater, la norma sui deepfake, esiste dal 2025 perché è stato introdotto dalla legge 132, e punisce chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati, idonei a ingannare sulla loro autenticità, cagionando un danno ingiusto. Con il 25-vicies diventa anche reato presupposto, quando è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

## La struttura dell'articolo 437-bis

L'articolo 437-bis, introdotto dall'articolo 12 del decreto, ha quattro commi con destinatari e condotte diversi.

| Comma | Chi | Condotta | Pena |
|---|---|---|---|
| Primo | Chiunque, nella progettazione, nell'addestramento, nella produzione e nell'immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio | Omette le misure tecniche di sicurezza previste, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, oppure omette le misure di sorveglianza umana | Reclusione da 1 a 5 anni se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale; da 2 a 8 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato |
| Secondo | Chiunque, fuori dai casi del primo comma | Altera sistemi di AI ad alto rischio | Reclusione da 2 a 6 anni; da 3 a 10 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Terzo | Autori dei fatti del primo comma | Stessi fatti commessi per colpa grave | Pena ridotta da un terzo a un sesto |
| Quarto | Utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio | Omette intenzionalmente di adottare le misure di sorveglianza umana | Le pene del primo comma, secondo il tipo di pericolo |

Il primo comma riguarda la filiera che costruisce e mette in commercio il sistema, quindi la posizione che l'AI Act assegna al fornitore e ai soggetti che intervengono a monte. L'utilizzatore professionale, figura vicina al deployer dell'AI Act, ha una norma dedicata nel quarto comma, che richiede l'omissione intenzionale: la riduzione per colpa grave del terzo comma rimanda solo ai fatti del primo, e per chi usa un sistema senza averlo sviluppato una forma colposa non è prevista.

Tutte le ipotesi, per come è scritto il testo, richiedono che dalla condotta derivi un pericolo per la vita, per l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato. La mancanza di un adempimento formale, da sola, non integra il reato, e questo sposta l'attenzione sulla sorveglianza umana esercitata davvero, giorno per giorno, più che sulla sua descrizione nei documenti.

## I tempi di applicazione

Il decreto è in vigore dal 30 settembre 2026, però il 437-bis rinvia alle misure "previste" per i sistemi ad alto rischio, e nell'AI Act quegli obblighi, dopo il Digital Omnibus (Regolamento (UE) 2026/1744), si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'Allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'Allegato I. Il rapporto tra le due date è una questione che chiariranno penalisti e giurisprudenza.

Per l'organizzazione aziendale la conclusione cambia poco. Un modello 231 descrive presidi che devono esistere prima che il rischio si concretizzi, e costruirli su un parco di sistemi AI richiede mesi di lavoro tra inventario, contratti e procedure.

## Il meccanismo che attiva la responsabilità dell'ente

Perché scatti la responsabilità della società servono le due condizioni che valgono per tutto il catalogo 231: il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale o da un sottoposto, e l'ente non dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenirlo.

La colpa di organizzazione è un criterio vecchio quanto il decreto. Cambia il suo oggetto, che adesso comprende le scelte fatte a monte sui sistemi di AI, cioè come sono stati selezionati, con quali criteri configurati, con quale continuità sorvegliati e con quale rigore documentati. L'esonero resta possibile con i presidi di sempre, un modello adottato prima del fatto, un organismo di vigilanza con poteri autonomi e un sistema disciplinare, a condizione che il modello tratti il rischio algoritmico in modo specifico e non come una variante del rischio informatico generico.

## L'aggiornamento del modello 231

| Attività | Cosa produce | Chi la guida |
|---|---|---|
| Inventario dei sistemi di AI | Elenco con finalità, classe di rischio AI Act e ruolo dell'azienda nella filiera | Compliance con IT e responsabili di processo |
| Incrocio con i processi sensibili 231 | Mappa dei punti in cui un sistema ad alto rischio tocca un processo già esposto | Compliance e organismo di vigilanza |
| Assegnazione delle responsabilità | Nomi per adozione, configurazione, sorveglianza e gestione delle anomalie | Direzione |
| Procedure di sorveglianza umana | Regole scritte su chi interviene, su quali segnali e con quale traccia | Responsabile del processo |
| Conservazione delle evidenze | Log, interventi umani e anomalie, con tempi di conservazione definiti | IT e fornitori, con clausole contrattuali |
| Formazione mirata | Contenuti differenziati per ruolo | HR e compliance |

Le evidenze della tabella servono anche fuori dal perimetro penale. Lo stesso decreto, negli articoli da 16 a 20, rende log e documentazione di sorveglianza oggetto di ordini di esibizione nelle cause civili per danni da AI, con conseguenze pesanti per chi non li produce, come spieghiamo nell'articolo su [accesso alle prove e nesso causale](/blog/compliance/danni-ai-prove-nesso-causale-dlgs-160-2026).

## Una riforma del decreto 231 in parallelo

Nella stessa riunione del 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato anche un disegno di legge di riforma più ampia del decreto 231, che interviene tra l'altro sulla prescrizione dell'illecito amministrativo e sull'onere della prova nei reati colposi. Quel testo deve ancora compiere l'intero iter parlamentare, con tempi più lunghi di un decreto attuativo, e nel monitoraggio normativo le due riforme vanno tenute separate: il 25-vicies è legge dal 30 settembre, il disegno di legge è ancora una proposta.

## Il passo successivo

L'aggiornamento del modello 231 parte dall'inventario, perché senza sapere quali sistemi sono in uso e con quale ruolo nessuna attività della tabella ha un oggetto. Il metodo è nella guida all'[inventario dei sistemi AI](/blog/compliance/inventario-sistemi-ai-iso-42001), e gli obblighi dell'AI Act già vincolanti sono ricostruiti in [AI Act, 2 agosto 2026: cosa è davvero vincolante](/blog/compliance/ai-act-2-agosto-2026-cosa-e-vincolante).

Con l'[AI Rating](/servizi/ai-rating) misuriamo la maturità dell'azienda anche sulla dimensione AI Risk, che copre compliance, sicurezza e governance dei rischi. Per un confronto sul tuo modello organizzativo puoi [fissare un incontro di valutazione](https://calendly.com/fabiolalli/zerofive) oppure scrivere a hello@zerofive.ai.

*Questo articolo descrive il testo normativo e le sue implicazioni organizzative, e non costituisce parere legale.*

**Fonti.** Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026, articoli 12 e 15; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articoli 9 e 25-vicies; legge 23 settembre 2025, n. 132, articolo 24; Regolamento (UE) 2024/1689 come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744; Consiglio dei ministri, comunicato del 4 agosto 2026.
