L'intelligenza artificiale nel D.Lgs. 231/2001: il nuovo articolo 25-vicies, perimetro e obblighi
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto che inserisce l'intelligenza artificiale tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Perimetro, sanzioni e obblighi per i modelli organizzativi.
Nota editoriale: articolo aggiornato al 18 agosto 2026. A questa data i due decreti risultano approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Fino alla pubblicazione, numerazione degli articoli e decorrenza degli effetti restano soggette a conferma sul testo ufficiale: verificheremo e aggiorneremo questo pezzo non appena il decreto sarà pubblicato.
Un decreto legislativo, non l'AI Act, apre la porta
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a due decreti legislativi che completano l'adeguamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act. Uno dei due, quello che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e introduce le nuove fattispecie penali collegate, tocca un pezzo di diritto che le imprese conoscono bene da vent'anni: il decreto legislativo 231 del 2001, quello sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Vale la pena essere precisi su un punto, perché nelle ultime settimane è circolata più di una semplificazione: a estendere la responsabilità delle società non è il regolamento europeo, ma una scelta del legislatore italiano, esercitata attraverso la delega contenuta nella legge 132 del 2025, che ha imposto al Governo di precisare i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti legati ai sistemi di intelligenza artificiale. Il decreto approvato il 4 agosto, nella versione dell'atto del Governo numero 418 trasmessa alle Camere, esegue quella delega inserendo nel catalogo dei reati presupposto un nuovo articolo, il 25-vicies, rubricato "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale". Si colloca subito dopo il 25-undevicies, introdotto appena un anno prima dalla legge sui delitti contro gli animali: un catalogo che negli ultimi anni si allarga quasi ogni semestre, e a cui l'IA si aggiunge come ennesima voce.
Il testo è definitivo dal punto di vista dell'esame governativo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento resta in vigore la formulazione attuale del decreto 231, e nessun modello organizzativo va riscritto sulla base di un articolo non ancora pubblicato. Il perimetro, però, a questo punto è stabile: conviene conoscerlo prima che diventi urgente.
Su cosa fosse già vincolante dal 2 agosto 2026 a prescindere da questo decreto, il perimetro esatto degli obblighi dell'AI Act è ricostruito in AI Act, 2 agosto 2026: cosa è davvero vincolante.
Due soli reati, un perimetro preciso
Il nuovo articolo 25-vicies non introduce una responsabilità generica per qualsiasi violazione dell'AI Act commessa dall'impresa. Aggancia l'ente a due reati specifici, entrambi di conio recente.
Il primo è l'articolo 437-bis del codice penale, "Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi", introdotto dallo stesso decreto. Il secondo è l'articolo 612-quater, "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale", la norma sui deepfake, che punisce chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati capaci di ingannare sulla loro autenticità, causando un danno ingiusto. Quest'ultimo reato esiste già dal 2025, introdotto direttamente dalla legge 132: quello che cambia ora è che entra anche nel catalogo dei reati che possono far scattare la responsabilità dell'ente, se commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Le sanzioni sono calibrate in modo diverso per i due reati. Per il 437-bis, la sanzione pecuniaria va da 600 a 1000 quote. Per il 612-quater, da 200 a 700 quote. A entrambi si aggiunge la possibilità di sanzioni interdittive, ma non tutte quelle previste dal decreto 231: il testo richiama solo la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta fuori l'interdizione totale dall'attività, la sanzione più severa in assoluto: una scelta che dice qualcosa sulla proporzionalità che il legislatore ha voluto mantenere, almeno in questa prima versione del testo.
Tre commi, tre condotte diverse
Capire l'articolo 437-bis nel dettaglio serve a evitare due errori opposti: sottovalutarlo, pensando che riguardi solo chi sviluppa modelli di IA, o sopravvalutarlo, temendo che qualunque malfunzionamento diventi reato.
Il primo comma punisce chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di un sistema di IA ad alto rischio, omette le misure tecniche o di sorveglianza umana idonee a prevenirne alterazioni o malfunzionamenti, quando da questo deriva un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o individuale, o la sicurezza dello Stato. È un reato proprio, riguarda chi occupa una posizione nella filiera dell'IA definita dall'AI Act, non chiunque usi uno strumento intelligente in azienda. Il secondo comma è autonomo e copre chi, senza avere il controllo lecito del sistema, ne altera comunque il funzionamento. Il terzo introduce la forma colposa, con pena ridotta da un terzo a un sesto e ancorata alla colpa grave, non a qualunque scostamento tecnico: una precauzione esplicita, pensata per non trasformare ogni imperfezione di un algoritmo in un illecito penale, in un campo dove gli standard tecnici cambiano più rapidamente della giurisprudenza.
Il filtro che rende operativo tutto questo è il pericolo concreto. Conta se l'assenza di un protocollo di sicurezza ha prodotto, o era idonea a produrre, un rischio reale per beni di rango primario, non la sola mancanza formale sulla carta. È un elemento che sposta il baricentro dalla forma alla sostanza, e che nella pratica renderà decisiva la qualità della sorveglianza umana effettivamente esercitata giorno per giorno, non la sua dichiarazione nei documenti di conformità.
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Avvia il tuo AI RatingDal reato all'ente: il meccanismo che accende la responsabilità
Perché scatti la responsabilità della società, il decreto 231 chiede due condizioni ulteriori, valide per ogni fattispecie del catalogo: che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto in posizione apicale o da un suo sottoposto, e che l'organizzazione non dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenirlo.
È qui che il tema smette di essere solo penalistico e diventa organizzativo. La colpa di organizzazione è un concetto vecchio quanto il decreto stesso, il criterio con cui i giudici valutano se il modello dell'ente fosse davvero adeguato. A cambiare è il suo oggetto di applicazione, che ora include le scelte fatte a monte sui sistemi di IA impiegati: come sono stati selezionati, con quali criteri configurati, con quale continuità sorvegliati, con quale rigore documentati.
L'esonero resta possibile, come per tutti gli altri reati presupposto: un modello organizzativo adottato prima del fatto, un organismo di vigilanza con poteri autonomi di iniziativa e controllo, un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni interne. Perché quel modello regga davanti a un giudice, però, deve dimostrare di avere previsto specificamente il rischio algoritmico, e non di averlo trattato come una variante minore del rischio informatico generico.
Il modello 231 non si aggiorna con un paragrafo
Aggiungere una sezione sull'intelligenza artificiale al modello esistente, senza toccare il resto, non basta e probabilmente non regge a un controllo giudiziale serio.
La mappatura viene prima di tutto: quali sistemi di IA sono in uso, dove, con quale grado di rischio secondo la classificazione dell'AI Act, e in quale fase della filiera si colloca l'azienda, come fornitore, importatore o utilizzatore professionale. Quella mappa va incrociata con i processi sensibili già individuati dal modello 231, perché un sistema ad alto rischio inserito in un processo già segnalato come esposto a rischio reato moltiplica l'attenzione richiesta, non la somma. Le responsabilità devono essere reali, non solo formali: chi decide di adottare un sistema, chi lo configura, chi lo sorveglia, chi interviene in caso di anomalia, con margini di autonomia verificabili e non solo dichiarati. Le evidenze, poi, vanno conservate nel tempo, i log delle decisioni automatizzate, le tracce degli interventi umani, la documentazione delle anomalie rilevate, materiale che in caso di indagine permette di ricostruire cosa è successo e chi ha fatto cosa.
Le azioni operative sugli obblighi generali dell'AI Act, utili come base prima di intervenire sul modello 231, sono raccolte in AI Act, 2 agosto 2026: cosa scatta davvero e le azioni da fare adesso.
Una riforma dentro l'altra
C'è un elemento che merita attenzione separata, perché rischia di confondersi con il resto. Lo stesso 4 agosto 2026, nella medesima riunione, il Consiglio dei ministri ha approvato anche un disegno di legge, non un decreto legislativo, per riformare più in profondità il decreto 231 del 2001: tocca temi come la prescrizione dell'illecito amministrativo e l'onere della prova nei reati colposi, materie che non hanno nulla a che fare con l'intelligenza artificiale ma che incideranno sullo stesso impianto normativo. È un testo che deve ancora essere presentato alle Camere e superare l'intero iter parlamentare, con tempi necessariamente più lunghi di quelli di un decreto attuativo di una delega già votata.
Le due riforme viaggiano su binari diversi e con velocità diverse, ma arriveranno a toccare lo stesso testo quasi in contemporanea. Per chi si occupa di compliance, tenerle distinte nel monitoraggio normativo aiuta a orientarsi tra cosa cambia ora e cosa cambierà, forse, tra qualche mese.
Il filo che le unisce entrambe è lo stesso da vent'anni: l'organizzazione risponde per come ha deciso di organizzarsi, non per l'errore in sé. L'intelligenza artificiale non sposta questo principio. Ne rende solo più esplicito il perimetro applicativo, e più stretto il margine per chi non lo aveva ancora preso sul serio.
Fonti principali: Consiglio dei ministri, comunicato stampa n. 177 del 10 giugno 2026 e comunicato del 4 agosto 2026 (governo.it); Atto del Governo n. 418, XIX legislatura (Senato della Repubblica); legge 23 settembre 2025, n. 132; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Testo del decreto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di stesura (18 agosto 2026): verificare la numerazione definitiva sul testo pubblicato.